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In arrivo contratti RCA semplificati


Allo scopo di aumentare la comprensione dei contratti RCA sono in arrivo nuove regole alle quali le compagnie assicuratrici devono aderire a partire dal 1 gennaio 2019 (per i nuovi contratti) e nel corso del 2019 per i contratti già in essere.

Spesso leggere un contratto (per chi non è del mestiere) risulta molto complicato: le clausole contrattuali possono risultare poco trasparenti ed è per questo motivo che l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ha deciso di semplificare i contratti per fare capire meglio al consumatore le garanzie incluse e le esclusioni (ciò che non è coperto) di un contratto RCA: il cliente deve essere consapevole di ciò sta firmando.

L’Ania stabilisce inoltre che deve essere indicato in modo chiaro il nome del prodotto, il logo e la denominazione dell’impresa assicuratrice. Dal punto di vista grafico, si cercherà di dare rilievo alla clausole, mentre il linguaggio verrà semplificato al massimo di modo che sia facilmente comprensibile.

La semplificazione avverrà nella struttura del contratto che dovrà essere diviso in sezioni:

  • garanzie base (RCA: l’assicurato si tutela economicamente da possibili rischi che si possono verificare mentre si è alla guida, quindi riconducibili alla propria responsabilità, e che arrecano danni materiali e/o lesioni a terzi. Il minimo stabilito dalla legge è per i danni alle persone € 6.070.000, per i danni alle cose € 1.220.000).

  • garanzie opzionali (furto, incendio, cristalli, kasko, tutela legale, assistenza stradale,eventi naturali, atti vandalici, infortuni conducente).

  • esclusioni ( clausole dove vengono elencati i casi in cui la compagnia non garantisce il risarcimento dei danni causati. In realtà, la compagnia assicurativa è comunque tenuta ad indennizzare le terze parti coinvolte in un eventuale sinistro, ma potrebbe avvalersi del diritto di rivalsa sull'assicurato, che, in questo caso, sarebbe obbligato a restituire una parte o l'intero ammontare della somma pagata dell'assicurazione a copertura dei danneggiamenti.)

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