La compagnia di assicurazione RC Auto del veicolo guidato dalla persona responsabile dell’incidente risarcisce i seguenti danni: i danni (fisici e materiali) subiti da pedoni, ciclisti e altre persone non trasportate a bordo dell'auto/moto assicurata, i danni subiti da persone trasportate a bordo di altro veicolo, i danni fisici subiti dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato; i danni alle cose di proprietà dei passeggeri sono risarciti a condizione che essi non siano legati da determinate relazioni di parentela o di società elencate dalla legge (v. di seguito) con il proprietario o con il conducente del veicolo, i danni materiali subiti da oggetti esterni ai veicoli (es. cassonetto della spazzatura, strutture della sede stradale, ecc.).
L'assicurazione RC Auto copre i danni da incidenti accaduti in Italia e nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea, secondo le condizioni e le leggi nazionali di ogni singolo Stato. L’assicurazione RC Auto non copre invece i danni fisici e materiali subiti dal conducente responsabile del sinistro. Le persone danneggiate diverse dal conducente sono detti "terzi" danneggiati e sono distinti in "terzi trasportati" e "terzi non trasportati". Il risarcimento del danno può essere ridotto nel caso in cui il terzo danneggiato abbia tenuto un comportamento che ha contribuito ad aggravare il danno subito (es. mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco).