Il bollo auto è una delle tasse regionali più evase in Italia e per chi non rispetta la scadenza di pagamento sono previste delle sanzioni in base ai giorni di ritardo.
Se effettui il “ravvedimento operoso” (cioè il pagamento volontario oltre la scadenza) entro l’anno la legge stabilisce che:
Entro 14 giorni c’è una sanzione dello 0.1% sull’imposta per ogni giorno di ritardo. Quindi se paghi al 10° giorno si corrisponderà l’ 1% di sanzione
dal 15° al 30° giorno la sanzione è 1,5% sull’imposta
dal 30° al 90° giorno la sanzione è 1,67% sull’imposta
dal 90° giorno a 1 anno la sanzione è 3,75% sull’imposta
Oltrepassato un anno non puoi più usufruire del ravvedimento operoso e la multa vera e propria è pari al 30% più un interesse dello 0,5% per ogni sei mesi di ritardo.
Ricordati che oltre 3 anni a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta deve essere pagata, il mancato pagamento cade in prescrizione.
A titolo esemplificativo, quindi, se non hai pagato il bollo auto nel 2013, e l’Agenzia delle Entrate non muove alcuna contestazione in merito entro il 31 dicembre 2016, nulla può essere più fatto per il recupero del credito, in quanto qualsiasi cartella, riguardante il medesimo credito, notificata dal 1° gennaio 2017 in poi non è più considerata legittima.
Se invece hai ricevuto un’avvertenza di pagamento o una cartella esattoriale che ritieni infondata, puoi fare ricorso per uno dei seguenti motivi:
Ricezione della notifica oltre i termini di legge
Cartella esattoriale in difetto di motivazione o incompleta (priva, ad esempio, dell’indicazione della targa)
Bollo auto già pagato (in tal caso è necessario allegare opportuna documentazione)