In gergo assicurativo si intende con “concorso di colpa” la condizione per la quale, in caso di sinistro, ciascuno dei conducenti abbia concorso a generare l’incidente (articolo 2054 del codice civile). In altre parole la legge stabilisce che, in mancanza di prove certe, ogni guidatore è responsabile del danno.
Si possono classificare due ipotesi di “concorso di colpa”:
- “reale”: quando effettivamente i conducenti hanno avuto un comportamento imprudente e hanno prodotto il sinistro. In questo caso la colpa si può suddividere in % diversa a seconda della responsabilità di ognuno. Ad esempio, il veicolo "A" ha un concorso di colpa del 30% ed il veicolo "B" del 70%, se “A” ha subito danni per € 1.000, egli potrà ottenere un risarcimento danni equivalente a € 700 (quindi € 1.000 meno 30%).
- “virtuale”: Quando non si basa sulla realtà dei fatti accertati e verificati, ma è previsto in modo del tutto “astratto” dalla legge. Ciò significa che quando non è possibile dimostrare concretamente di essere esente da ogni responsabilità, scatta la “presunzione” di colpa concorrente paritaria. Ad esempio quando due veicoli circolando nello stesso senso di marcia ma su due file diverse si urtano lateralmente, in mancanza di prove, ciascuna delle due parti sarà tenuta a rimborsare la controparte in percentuale del 50%.
Stabilire il responsabile di un sinistro in alcuni casi può essere molto semplice come nel caso di un tamponamento. Di solito chi non ha rispetta la distanza di sicurezza si accolla la responsabilità del sinistro al 100%. In alcuni casi invece sono necessari testimoni e/o forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del’incidente. Ad esempio se entrambe la parti coinvolte in un incidente sostengono di essere passate con il semaforo verde e non ci sono testimoni, è probabile l’assegnazione di un concorso di colpa paritario, anche se è evidente che uno dei due sia passato con il rosso.
Cosa succede alla classe di merito?
La legge Bersani n.40 del 2007 stabilisce che in caso di concorso di colpa paritario o inferiore al 50% le assicurazioni hanno il divieto di modificare la classe di merito agli assicurati, ma hanno comunque il dovere di segnare sull’attestato di rischio la corresponsabilità del sinistro. Ciò significa che non vi è l’applicazione del malus (aumento del premio + aumento di 2 classi di merito).
È bene sapere però che in caso di incidenti successivi entro un periodo massimo di 5 anni dalla prima annotazione, se il grado di responsabilità dei sinistri supera la quota complessiva del 51% la compagnia di assicurazione assegnerà il malus e quindi un aumento della classe di merito e l’aumento del premio. Ad esempio se nel 2014 si è responsabili di un sinistro al 50% e nel 2016 vi è un secondo sinistro con responsabilità al 30%, la compagnia assicurativa applicherà il malus.