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Infortunio in itinere


Quando il lavoratore, durante il tragitto casa –azienda, subisce un incidente stradale, l’ Inail (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) può riconoscerlo come infortunio sul lavoro (il cosiddetto infortunio in itinere), poichè il tempo impiegato per recarsi al lavoro è equiparato alla regolare attività lavorativa e, di conseguenza, anche l’infortunio è come se fosse avvenuto durante l’orario di lavoro.

Affinché ciò avvenga, l’infortunio in itinere deve avvenire durante il normale tragitto casa – lavoro senza deviazioni non richieste e compatibilmente con gli orari lavorativi. Ciò vale anche durante la pausa mensa, lungo il percorso che va dal posto di lavoro ai luoghi di ristoro, e viceversa. Anche in questo caso si deve utilizzare il percorso normale, compatibile con la durata della pausa e senza deviazioni non obbligate.

Il riconoscimento è attivo per qualsiasi sinistro avuto dal lavoratore durante l’ordinario tragitto a prescindere dal mezzo di trasporto pubblico utilizzato, (treno, autobus, ecc) a condizione che siano accertate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano (sent. n. 585/16) ha stabilito che può essere considerato un infortunio in itinere anche quando è utilizzato un mezzo privato a condizione che l’uso dei mezzi pubblici sia difficoltoso come quando ad esempio il posto di lavoro non è raggiungibile con i mezzi pubblici, gli orari dei mezzi non permettono di arrivare in tempo o l’utilizzo dei mezzi pubblici comporta una rilevante perdita di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato. Il lavoratore deve dunque dimostrare che l’uso di un mezzo privato è necessario per recarsi al lavoro e che nel momento del sinistro era a norma di legge altrimenti il danno non viene coperto dall’Inail ma dalla compagnia assicurativa.

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