Soprattutto nei grossi centri urbani spesso si è costretti a lasciare la propria auto in un parcheggio a pagamento. Ma cosa devo fare se ritrovo l‘autovettura danneggiata? A chi posso chiedere il risarcimento?
Bisogna fare distinzione fra parcheggio custodito e non custodito. Nel primo caso, il codice civile stabilisce che per i veicoli e gli oggetti contenuti nell’auto si applicano le regole previste per il “deposito”. Ciò significa che nel ticket è compresa la sosta e la custodia del mezzo e che quindi il gestore del parcheggio è responsabile in caso di furto o di danneggiamento. Nel parcheggio incustodito invece si paga solo la sosta e perciò se assicurati si potrà richiedere un risarcimento presso la propria assicurazione.
Se ritrovo il mezzo danneggiato nel parcheggio di un hotel o di un ristorante, una recente sentenza del Tribunale di Roma (Tribunale di Roma - Sezione XI - Sentenza 24 febbraio 2016 n. 3811 ) ha stabilito che la responsabilità è del gestore per i danni subiti “qualora la presenza di apposite recinzioni o di personale di controllo lasci presupporre, anche dunque per facta concludentia, la conclusione di un contratto di parcheggio con responsabilità di deposito”. In altre parole quando il parcheggio è recintato o è presente personale che presiede le operazioni di parcheggio, come nel caso di un cortile privato di un ristorante o di un albergo, anche se non ci sono avvisi o altre indicazioni che specificano che si tratta di un parcheggio custodito, scatta la responsabilità del gestore dell’albergo o del ristoratore per i danni subiti alla propria vettura.
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