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Posso assicurare due volte lo stesso rischio?


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La risposta al quesito è affermativa ma la norma stabilisce due condizioni:

1. Entrambe le assicurazioni devono sapere che il rischio è già stato assicurato con un’altra compagnia.

2. Al momento della liquidazione il danneggiato non deve ottenere un risarcimento superiore al danno subito.

Ciò significa che se, ad esempio decido di assicurare la mia auto contro il furto presso due compagnie differenti (coassicurazione indiretta – art.1910 codice civile), senza avvertire entrambe le assicurazioni della doppia polizza, le compagnie non sono tenute a pagare il risarcimento, in quanto l’omissione di tale avviso è ritenuto effettuato in malafede.

Nel momento in cui si verifichi l’effettivo furto del mezzo, si ha l’obbligo di avvertire entrambe le compagnie indicando a ciascuna il nome dell’altra assicurazione. Il risarcimento può avvenire da entrambe le compagnie ma le somme non devono superare l’ammontare del danno subito: ciò significa che se l’auto vale €5.000, non posso ricevere la stessa cifra da entrambe le compagnie (€10.000), in quanto lo scopo della legge è evitare che ci sia un indebito guadagno da parte dell’assicurato.

In questo caso posso ricevere dalla prima assicurazione ad esempio la quota di prevista di €5.000 detratta però dalla franchigia prevista dal contratto €500 per un totale di €4.500 e richiedere la differenza di €500 alla seconda assicurazione.

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