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Incidente stradale con assicurazione scaduta


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Nel caso in cui non rinnovo l’assicurazione e c’è un incidente a torto cosa succede?

Come è noto alla maggior parte delle persone l’assicurazione è valida anche dopo 15 giorni dalla scadenza, quindi la legge stabilisce che in caso di incidente entro i 15 giorni, il conducente gode comunque della copertura assicurativa anche se in questo arco di tempo non ha provveduto al pagamento della polizza.

Di conseguenza in caso di incidente a torto se si provvede a pagare il premio entro i primi 15 giorni dalla scadenza, l’assicurazione pagherà la controparte anche se la polizza non è stata (ancora) rinnovata. [1].

Se invece l’incidente si verifica dal 16 giorno dalla scadenza dell’assicurazione, il conducente è sprovvisto della copertura assicurativa e quindi sarà tenuto a pagare di propria tasca il danno provocato. Il risarcimento può avvenire privatamente tra le parti coinvolte. Intentando una causa civile per il rimborso del danno subito però può richiedere tempi e costi molto alti per il danneggiato con il rischio di non potersi rivalere in quanto spesso chi viaggia senza assicurazione ha scarse possibilità economiche. L’alternativa rimane la richiesta al Fondo di Garanzia Vittime della Strada che stanzia un massimale di € 5.000.000 per i danni alle persone e € 500.000 per quelli alle cose). Il fondo è attivo anche nel caso di incidenti

che coinvolgono auto non identificate, o in circolazione senza l’autorizzazione del proprietario, e auto straniere con targa non corrispondente al veicolo

La Cassazione ha stabilito che la validità della polizza nei primi 15 giorni è valida a prescindere che il proprietario rinnovi o meno il contratto, mentre dal 16° giorno la copertura assicurativa cessa di esistere.

Il codice stabilisce:«Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto».

Per esempio: il 1° febbraio, Tizio si reca all’assicurazione a firmare una polizza rc auto; concorda un pagamento in due rate semestrali. Se provvede al pagamento solo il 15 febbraio, l’assicurazione inizia a valere dal 16 febbraio e tutti gli incidenti avvenuti prima di questa data sono “scoperti”: in pratica devono essere pagati dall’automobilista.

Per quanto riguarda i premi successivi al primo il codice stabilisce che «se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza». In pratica i 15 giorni di tolleranza valgono non solo per la scadenza annuale, ma valgono anche per l’eventuale scadenza semestrale nel caso di contratti annuali pagati in due rate.

Ricordiamo che in Italia l’assicurazione RC Auto è obbligatoria, fin dal 1969 e circolare sprovvisti porta al sequestro del mezzo e al pagamento di una multa molto elevata.

[1] Cass. sent. n. 26104/16 del 19.12.2016.

Fonte: Laleggepertutti.it/

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